Forza di gendarmeria europea | |
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Stemma
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Descrizione generale | |
Attiva | 17 settembre 2004 – oggi |
Nazione | Unione europea |
Alleanza | Nazioni Unite NATO OSCE |
Tipo | Corpo di Gendarmeria |
Ruolo | Missioni umanitarie Missioni di pace Addestramento |
Dimensione | 800 – 900 unità |
Quartier generale | Vicenza |
Soprannome | EUROGENDFOR EGF |
Motto | Lex paciferat |
Trattato di Velsen del 18 ottobre 2007
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TRATTATO
Tra il Regno di Spagna, la Repubblica Francese,
la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese,
per l’istituzione della Forza di Gendarmeria Europea
EUROGENDFOR
Il Regno di Spagna,
la Repubblica Francese,
la Repubblica Italiana,
il Regno dei Paesi Bassi
e
la Repubblica Portoghese,
qui di seguito denominati le “Parti”,
Vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk il 17 settembre
2004;
Visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949;
Vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945;
Visto l’Accordo tra le Parti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze,
firmato a Londra 1119 giugno 1951;
Visto il Trattato dell’Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio
2001;
Visto l’Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato a
Helsinki il 1° agosto 1975;
Visto l’Accordo tra gli Stati membri dell’Unione Europea relativo allo statuto del personale
militare e civile distaccato presso le Istituzioni dell’Unione Europea, dei quartieri generali
e delle forze che possono essere messi a disposizione dell’Unione Europea nel quadro
della preparazione e dell’esecuzione delle missioni di cui all’articolo 17, comma 2, del
Trattato dell’Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, e del personale militare e
civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell’Unione Europea per operare in tale
contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003;
AI fine di contribuire allo sviluppo dell’Identita’ Europea di Sicurezza e Difesa e rafforzare
la Politica Europea di Sicurezza e di Difesa comune;
concordano
quanto segue:
Capo 1
Disposizioni generali
Articolo 1
Scopo
1. Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria Europea
operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da
elementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti i
compiti di polizia previsti nell’ambito delle operazioni di gestione delle crisi.
2. Il presente Trattato definisce i principi fondamentali relativi agii obiettivi, allo statuto,
alle modalita’ organizzative e all’operativita’ della Forza di Gendarmeria Europea, qui di
seguito denominata EUROGENDFOR o EGF.
Articolo 2
Principi
Le disposizioni del presente Trattato si basano sull’applicazione dei principi di reciprocita’
e di ripartizione dei costi.
Articolo 3 Definizioni
Ai fini del presente Trattato, l’espressione:
a) EUROGENDFOR indica la forza di polizia multinazionale a statuto militare composta:
i) dal QG permanente;
ii) dalle Forze EGF designate dalle Parti successivamente al trasferimento di
autorita’;
b) QG PERMANENTE indica il Quartiere generale permanente multinazionale, modulare e
proiettabile con sede a Vicenza (Italia). Il ruolo e la struttura del QG permanente,
nonche’ il suo coinvolgimento nelle operazioni, saranno approvati dal CIMIN;
c) PERSONALE DEL QG PERMANENTE indica i membri di una forza di polizia a statuto
militare assegnati dalle Parti al QG permanente, come pure un numero limitato di
personale civile designato dalle Parti, per supportare stabilmente il funzionamento del
QG permanente con compiti di consulenza o di assistenza;
d) FORZE EGF indica il personale delle forze di polizia a statuto militare assegnato dalle
Parti ad EUROGENDFOR nel quadro di una missione o di un’esercitazione,
successivamente al trasferimento di autorita’, ed un numero limitato di altro
personale designato dalle Parti con compiti di consulenza o di supporto;
e) QG DELLA FORZA indica il Quartiere generale multinazionale attivato in un’area di
operazioni a supporto del Comandante della Forza EGF nell’esercizio del comando e
del controllo della missione;
f) PERSONALE DI EUROGENDFOR indica il Personale del QG permanente e i membri
delle Forze EGF;
g) CIMIN indica l’Alto Comitato Interministeriale. Costituisce l’organo decisionale che
governa EUROGENDFOR;
h) COMANDANTE EGF indica l’ufficiale nominato dal CIMIN al comando del QG
permanente e, ove previsto, delle Forze EGF;
i) COMANDANTE DELLA FORZA EGF indica l’ufficiale nominato dal CIMIN al comando di
una missione EGF;
j) STATO D’ORIGINE indica la Parte che fornisce ad EUROGENDFOR forze e/o personale;
k) STATO OSPITANTE indica la Parte sul cui territorio e’ situato il QG permanente;
l) STATO RICEVENTE indica la Parte sul cui territorio le Forze EGF stazionano o
transitano;
m) STATO CONTRIBUENTE indica uno Stato che non e’ Parte al presente Trattato ma
partecipa alle missioni e ai compiti di EUROGENDFOR;
n) FAMILIARE indica:
i) il coniuge di un membro del personale del QG permanente;
ii) qualsiasi altra persona legalmente registrata come convivente di un membro del
personale del QG permanente, in base alla legislazione dello Stato d’origine, a
condizione che la legislazione dello Stato ospitante attribuisca ai conviventi
registrati lo stesso trattamento previsto dal regime matrimoniale e
conformemente alle condizioni stabilite dalla legislazione pertinente dello Stato
ospitante;
iii) i discendenti in linea diretta minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del
convivente ai sensi del punto ii);
iv) i parenti della persona a carico in linea diretta ascendente e quelli del coniuge o
del convivente ai sensi del punto li).
Capo II
Missioni, ingaggio e schieramento
Articolo 4
Missioni e compiti
1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni
condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere
in grado di coprire l’intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il
rafforzamento, durante tutte le fasi di un’operazione di gestione della crisi.
2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell’autorita’
civile o del comando militare.
3. EUROGENDFOR potra’ essere utilizzata al fine di:
a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;
b) monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali
nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l’attivita’ d’indagine
penale;
c) assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle
frontiere e attivita’ generale d’intelligence;
d) svolgere attivita’ investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i
colpevoli e tradurli davanti alle autorita’ giudiziarie competenti;
e) proteggere le persone e i beni e mantenere l’ordine in caso di disordini pubblici;
f) formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;
g) formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.
Articolo 5
Inquadramento delle missioni
EUROGENDFOR potra’ essere messa a disposizione dell’Unione Europea (UE), delle
Nazioni Unite (ONU), dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(OSCE), dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre
organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.
Articolo 6
Condizioni di ingaggio e di schieramento
1. Le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, stabilite di volta in volta
dal CIMIN in base alle circostanze, dovranno essere regolate da uno specifico mandato
per ciascuna operazione e saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti e
l’organizzazione richiedente.
2. Al fine di preparare le missioni assegnate ad EUROGENDFOR, le Parti potranno, sotto
la direzione del CIMIN, posizionare e schierare le loro forze ed il loro personale sul
territorio delle altre Parti.
3. Il posizionamento e lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo saranno regolati
da un accordo tra gli Stati d’origine e lo Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni del
posizionamento e dello schieramento, conformemente ai principi fondamentali del
presente Trattato.
Capo III
Aspetti giuridici ed istituzionali
Articolo 7
CIMIN
1. Il CIMIN e’ composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di ciascuna delle
Parti. La scelta dei rappresentanti e’ di competenza nazionale. I particolari relativi alla
composizione, alla struttura, all’organizzazione ed al funzionamento del CIMIN saranno
definiti dal regolamento che dovra’ essere adottato dallo stesso.
2. Le decisioni e le linee guida dovranno essere adottate dal CIMIN all’unanimita’. 3. I
compiti generali del CIMIN sono i seguenti:
a) esercitare il controllo politico di EUROGENDFOR, definire il suo orientamento
strategico ed assicurare il coordinamento politico-militare tra le Parti e, ove
opportuno, con gli Stati contribuenti;
b) nominare il Comandante EGF ed impartirgli direttive;
c) approvare il ruolo e la struttura del QG permanente, nonche’ il criterio di rotazione
per le posizioni chiave in seno al QG permanente;
d) nominare il Presidente del Consiglio finanziario e definire i criteri di rotazione della
presidenza;
e) sorvegliare l’attuazione degli obiettivi definiti dal presente Trattato;
f) approvare gli obiettivi ed il programma di formazione annuali proposti dal
Comandante EGF;
g) adottare le decisioni concernenti:
i) la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni;
ii) la partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR;
iii) le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi, organizzazioni internazionali o
altri;
h) elaborare il quadro delle azioni guidate da EUROGENDFOR o condotte su richiesta
dell’UE, dell’ONU, dell’OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali o di una
coalizione specifica;
i) definire il quadro di ciascuna missione, ove opportuno di concerto con le pertinenti
organizzazioni internazionali, in particolare:
i) la designazione del Comandante della Forza EGF;
ii) la partecipazione del QG permanente alla catena di comando;
j) approvare la struttura del QG della Forza;
k) garantire la direzione e la valutazione delle attivita’ di EUROGENDFOR in caso di
schieramento;
l) stabilire la necessita’ di concludere gli accordi di sicurezza di cui all’articolo 12,
comma 3.
4. Il CIMIN approva le principali azioni relative agli aspetti amministrativi del QG
permanente ed alle questioni legate allo schieramento di EUROGENDFOR, in particolare il
bilancio annuale e le altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dal Capo X.
5. In base alle proprie linee guida, il CIMIN:
a) valuta la conformita’ ai requisiti richiesti per l’adesione al Trattato, ai sensi
dell’articolo 42, e trasmette la sua proposta alle Parti ai fini dell’approvazione;
b) decide l’attribuzione dello status di Osservatore nell’ambito di’ EUROGENDFOR,
secondo quanto previsto dall’articolo 43;
c) decide l’attribuzione dello status di Partner nell’ambito di EUROGENDFOR, secondo
quanto previsto dall’articolo 44.
6. Le riunioni del CIMIN si svolgeranno conformemente al regolamento interno da esso
adottato. Articolo 8 Comandante EGF Il Comandante EGF svolgera’ i seguenti compiti
principali:
a) comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento;
b) attuare le direttive ricevute dal CIMIN;
c) su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN, e per suo
conto, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici, necessari ai fini del
corretto funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni od
operazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo;
d) adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie a
garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno delle sue strutture
e, se necessario, all’esterno delle stesse, previo consenso e con l’ausilio delle autorita’
dello Stato ospitante;
e) redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura dell’anno
finanziario, il rapporto finale relativo alle spese di EUROGENDFOR per quell’anno;
f) assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.
Articolo 9
Capacita’ giuridica
1. Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell’esecuzione delle sue missioni e dei
suoi compiti, ai sensi del presente Trattato, EUROGENDFOR ha la capacita’ giuridica di
stipulare contratti presso ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potra’ conseguentemente,
se necessario, comparire in giudizio.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, EUROGENDFOR sara’ rappresentata dal
Comandante EGF o da qualsiasi altra persona all’uopo designata dal Comandante EGF ad
agire per suo conto.
3. Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire che lo Stato ospitante sia
autorizzato ad agire in sostituzione del Comandante in tutti i procedimenti in cui
EUROGENDFOR e’ chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato.
In tal caso, EUROGENDFOR dovra’ rimborsare le spese sostenute.
Capo IV
Infrastrutture del QG permanente
Articolo 10
Infrastrutture messe a disposizione dallo Stato ospitante
1. Lo Stato ospitante si impegna a fornire a titolo gratuito al QG permanente le
infrastrutture necessarie ad EUROGENDFOR per svolgere i suoi compiti. Tali infrastrutture
sono definite in uno specifico documento approvato dal CIMIN.
2. Lo Stato ospitante adottera’ tutte le misure opportune necessarie a garantire la
disponibilita’ dei servizi richiesti, in particolare l’elettricita’, l’acqua, il gas naturale, i
servizi postali, telefonici e telegrafici, la raccolta dei rifiuti e la protezione antincendio al
QG permanente. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno
ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorita’ delle
Parti.
Articolo 11
Permesso di accesso
Dietro presentazione di una richiesta motivata, il Comandante EGF dovra’ autorizzare gli
addetti del servizio competente ad ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione,
ricostruire o spostare impianti, reti elettriche e tubature all’interno dell’infrastruttura del
QG permanente, a condizione che tali attivita’ non costituiscano un ostacolo alle normali
operazioni e alla sicurezza.
Capo V
Tutela delle informazioni
Articolo 12
Tutela delle informazioni
1. I principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale
riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti.
2. Le Parti adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi
internazionali ed alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine e di garantire la
tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa
trasmessi.
3. Lo scambio di informazioni o materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni
internazionali sara’ regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno negoziati,
firmati ed approvati dalle Parti.
Capo VI
Disposizioni in materia di personale
Articolo 13
Osservanza delle leggi in vigore
Il personale di EUROGENDFOR ed i loro familiari saranno tenuti all’osservanza delle leggi
in vigore nello Stato ospitante o nello Stato ricevente. Inoltre, il personale di
EUROGENDFOR non svolgera’ attivita’ incompatibili con lo spirito del presente Trattato
durante la sua permanenza sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
Articolo 14
Ingresso e soggiorno
Con riferimento alla normativa in materia di immigrazione ed alle formalita’ giuridiche
relative all’ingresso ed al soggiorno, il personale del QG permanente ed i loro familiari
non sono assoggettati alla normativa in vigore nello Stato ospitante che si applica agli
stranieri.
Articolo 15
Aspetti medici e legali in caso di decesso
1. In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorita’ dello Stato ospitante o
dello Stato ricevente chiedono l’esecuzione di un’autopsia nell’ambito di un procedimento
giudiziario o amministrativo, un rappresentante dello Stato d’origine e’ autorizzato a
presenziare all’autopsia.
2. Le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato ricevente sono tenute ad autorizzare il
trasferimento delle spoglie mortali nello Stato d’origine secondo le norme in materia di
trasporto delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
Articolo 16
Uniformi e armi
1. Il personale di EUROGENDFOR indossera’ la propria uniforme, secondo i rispettivi
regolamenti nazionali. II Comandante EGF potra’, ove opportuno, stabilire procedure
specifiche.
2. Il personale di EUROGENDFOR puo’ detenere, portare e trasportare armi, munizioni,
altri sistemi d’arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agli
ordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.
Articolo 17
Patenti di guida
Le patenti militari di guida rilasciate da ciascuna delle Parti sono ugualmente valide sul
territorio di tutti gli Stati Parte al presente Trattato e consentono ai detentori di guidare
per motivi di servizio tutti i veicoli di EUROGENDFOR della corrispondente categoria.
Articolo 18
Assistenza sanitaria
1. L’assistenza sanitaria e’ garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiari
alle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoria
equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
2. L’assistenza sanitaria sara’ fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorita’
competenti delle Parti.
Capo VII
Privilegi e immunita’
Articolo 19
Tributi e diritti doganali
1. Se utilizzati per ragioni d’istituto, i beni, i redditi ed le altre proprieta’ appartenenti ad
EUROGENDFOR sono esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.
2. Gli acquisti di beni o servizi di consistente importo da parte di EUROGENDFOR per uso
ufficiale sono esenti dall’imposta sul volume d’affari e da altre forme di tassazione
indiretta.
3. L’importazione di beni e merci destinati ad uso ufficiale da parte di EUROGENDFOR e’
esente dal pagamento dei dazi doganali e da altre forme di tassazione indiretta.
4. I veicoli di EUROGENDFOR destinati ad uso ufficiale sono esenti da tasse di
immatricolazione ed automobilistiche.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze EGF.
6. Gli acquisti e le importazioni di carburanti e lubrificanti necessari per gli usi ufficiali di
EUROGENDFOR sono esenti da dazi doganali e da altre imposte indirette. Tale esenzione
non si applica agli acquisti ed alle importazioni effettuati dalle Forze EGF nel loro
territorio.
7. I beni e le merci acquistati o importati, in regime di esenzione fiscale o per cui e’
previsto il rimborso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, possono essere
soltanto ceduti o posti a disposizione di una parte terza, a titolo gratuito o dietro
pagamento, secondo le condizioni stabilite dalla Parte che ha concesso l’esenzione o il
rimborso.
8. In ogni caso, EUROGENDFOR non ha diritto ad alcuna esenzione da tasse e diritti che
costituiscono il corrispettivo dei servizi di pubblica utilita’.
9. Non puo’ essere concessa alcuna esenzione dal pagamento di tasse o diritti di qualsiasi
natura per la fornitura di materiali ed equipaggiamenti militari.
Articolo 20
Privilegi individuali
1. Il personale di EUROGENDFOR di cui all’articolo 3, lettera c), che non risieda
stabilmente nello Stato ospitante, ne’ sia un cittadino dello stesso, puo’, al momento del
primo ingresso per assumere servizio in detto Stato – entro un anno dalla data dell’arrivo
e per un massimo di due spedizioni – importare dallo Stato dell’ultima residenza o dallo
Stato di appartenenza i suoi effetti personali e le sue masserizie, incluso un veicolo a
motore, in regime di esenzione doganale e senza versare altre imposte indirette, o
acquistare tali articoli di importo consistente nello Stato ospitante in esenzione
dall’imposta sul volume d’affari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno soltanto ad un membro del
personale la cui assegnazione abbia la durata di almeno un anno.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il membro del personale
interessato dovra’ presentare una domanda alle autorita’ dello Stato ospitante entro un
anno dalla data del suo primo ingresso.
4. l beni che sono importati in regime di esenzione ai sensi del comma 1 possono essere
riesportati liberamente.
5. I veicoli a motore di cui al comma 1 e quelli registrati in un altro Stato membro
dell’UE, per un massimo di un veicolo per ciascun membro del personale di cui sopra,
sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche, durante il periodo trascorso
nello Stato ospitante.
Articolo 21
Inviolabilita’ dei locali, degli edifici e degli archivi
1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti.
2. Le autorita’ delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1
senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante della
Forza EGF. Tale consenso sara’ presunto in caso di calamita’ naturale, incendio o
qualsiasi altro evento che richieda l’adozione immediata di misure di tutela. In altri casi, il
Comandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminera’ con
attenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorita’ delle Parti per
entrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR.
3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L’inviolabilita’ degli archivi si
estendera’ a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, le
registrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto di
memorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicati
nel territorio delle Parti.
Articolo 22
Immunita’ da provvedimenti esecutivi
Le proprieta’ e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a sua
disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro
detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio
delle Parti.
Articolo 23
Comunicazioni
1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misuri necessarie a garantire il regolare flusso
delle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR.
2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure di
inviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate,
che non potranno essere ne’ aperte ne’ trattenute.
3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possono
essere oggetto di intercettazioni o interferenza.
Articolo 24
Domicilio fiscale
Per quanto concerne le imposte sul reddito e sulla proprieta’, il personale del QG
permanente che elegga la propria residenza nello Stato ospitante, unicamente ai fini’
dell’adempimento dei proprio incarico al servizio del QG permanente, sara’ considerato
come se mantenesse il proprio domicilio fiscale nello Stato d’origine che paga lo stipendio
per i servizi svolti per il QG permanente. Lo stesso trattamento si applichera’ anche ai
familiari che non esercitino attivita’ professionali o commerciali all’interno dello Stato
ospitante.
Capo VIII
Disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare
Articolo 25
Giurisdizione penale e disciplinare
1. Le autorita’ dello Stato d’origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale e
disciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare e
civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o in
parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d’origine, in quanto schierato
insieme a tali forze.
2. Le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare
la loro giurisdizione sul personale militare e civile e sui loro familiari, nel caso di reati
commessi all’interno dei loro territori e punibili in base alle leggi di tale Stato.
3. Le autorita’ dello Stato d’origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione
esclusiva sul personale militare e civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle
leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato
d’origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di reati, inclusi quelli relativi
alla sua sicurezza, punibili in base alle leggi dello Stato d’origine, ma non in base alle
leggi dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
4. Le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare
la giurisdizione esclusiva sul personale militare e civile, nonche’ sui loro familiari, nel caso
di reati, compresi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle proprie leggi ma
non in base alle leggi dello Stato d’origine.
5. Nei casi di giurisdizione concorrente, si applicheranno le seguenti norme:
a) le autorita’ competenti dello Stato d’origine avranno il diritto di priorita’ nell’esercizio
della giurisdizione sui personale militare e civile laddove detto personale civile sia
soggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare
dello Stato d’origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di:
i) reati commessi esclusivamente contro le proprieta’ o la sicurezza di detto Stato o
reati commessi esclusivamente contro la persona o le proprieta’ del personale
militare o civile di detto Stato o di un familiare;
ii) reati derivati da qualsiasi atto od omissione commesso nello svolgimento di
attivita’ di servizio;
b) nel caso di reati di altra natura, le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato
ricevente avranno il diritto di priorita’ nell’esercizio della giurisdizione;
c) qualora lo Stato che ha il diritto di priorita’ decida di non esercitare la giurisdizione,
dovra’ notificarlo alle autorita’ dell’altro Stato nel piu’ breve tempo possibile. Le
autorita’ dello Stato che ha il diritto di priorita’ prenderanno in debita considerazione
la richiesta di rinuncia ad esercitare il loro diritto, inoltrata dalle autorita’ dell’altro
Stato, nei casi in cui l’altro Stato ritenga tale rinuncia di particolare rilevanza.
6. Ai fini dell’applicazione dei commi 3, 4 e 5, tra i reati contro la sicurezza di uno Stato
sono inclusi:
a) il tradimento nei confronti dello Stato;
b) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione di qualsiasi legge relativa ai segreti ufficiali
di tale Stato o ai segreti relativi alla difesa nazionale di tale Stato.
7. Le disposizioni del presente articolo non comporteranno alcun diritto per le autorita’
dello Stato d’origine di esercitare la loro giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o
dello Stato ricevente o sulle persone che vi risiedono abitualmente, salvo nel caso in cui
essi siano membri della forza dello Stato d’origine.
Articolo 26
Assistenza legale reciproca
1. Le Parti si presteranno reciprocamente assistenza per l’arresto dei membri di una forza
o dei membri civili o dei loro familiari sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato
ricevente e per la consegna degli stessi all’autorita’ chiamata ad esercitare la sua
giurisdizione in base alle disposizioni di cui sopra.
2. Le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato ricevente notificheranno
tempestivamente alle autorita’ militari dello Stato d’origine l’arresto di qualsiasi membro
di una forza o di un membro civile o di un familiare.
3. La detenzione di un membro della forza o della componente civile indagato, che sia
nella disponibilita’ dello Stato d’origine e sul quale lo Stato ospitante o lo Stato ricevente
intendano esercitare la propria giurisdizione, sara’ assicurata dallo Stato d’origine finche’
la persona non sara’ rinviata a giudizio dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente.
4. Le Parti si presteranno reciproca assistenza nello svolgimento di tutte le indagini
necessarie collegate ai reati e per la raccolta e la formazione delle prove, incluso il
sequestro e, quando previsto, la consegna di oggetti collegati al reato. La consegna di tali
oggetti puo’ tuttavia essere vincolata alla loro restituzione entro un termine stabilito
dall’autorita’ che procede alla consegna.
5. Le Parti si notificheranno reciprocamente le decisioni adottate in tutti quei casi in cui vi
sia concorso di giurisdizione.
6. Le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato ricevente prenderanno in debita
considerazione la richiesta di assistenza inoltrata dalle autorita’ dello Stato d’origine
relativa all’esecuzione di una pena detentiva all’interno del territorio dello Stato ospitante
o dello Stato ricevente, pronunciata dalle autorita’ dello Stato d’origine, ai sensi del
presente articolo.
Articolo 27
Rimpatrio, assenza e allontanamento
1. Quando il personale di EUROGENDFOR non e’ piu’ effettivo alla sua forza e non e’
rimpatriato, le autorita’ dello Stato d’origine informeranno immediatamente le autorita’
dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e forniranno ogni informazione utile.
2. Le autorita’ dello Stato d’origine informeranno inoltre le autorita’ dello Stato ospitante
o dello Stato ricevente di qualsiasi assenza illegale dal servizio superiore a ventuno
giorni.
3. Se lo Stato ospitante o lo Stato ricevente richiede l’allontanamento del personale di
EUROGENDFOR dal proprio territorio o ha emanato un ordine di espulsione per il
personale di EUROGENDFOR o per i suoi familiari, le autorita’ dello Stato d’origine
potranno accoglierli sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato
ospitante o dello Stato ricevente.
Capo IX
Indennizzi
Articolo 28
Rinuncia
1. Ciascuna Parte rinuncera’ a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti in caso di
danno procurato alle sue proprieta’ nell’ambito della preparazione e dell’esecuzione dei
compiti di cui al presente Trattato, comprese le esercitazioni, qualora tale danno:
a) sia stato causato dal personale di EUROGENDFOR nell’esecuzione dei propri
compiti previsti dal presente Trattato; o
b) sia derivato dall’uso di qualsiasi veicolo, nave, aereo, armi o altro
equipaggiamento di proprieta’ dell’altra Parte ed utilizzato dai suoi servizi, a
condizione che il veicolo, la nave, l’aereo, l’arma o l’equipaggiamento che ha
provocato il danno sia stato usato nel quadro del presente Trattato; o che il danno
sia stato provocato ai beni cosi’ utilizzati.
2. Ciascuna Parte rinuncia a pretendere qualsiasi indennizzo dalle altre Parti in caso di
ferite o decesso del personale di EUROGENDFOR durante lo svolgimento del servizio.
3. La rinuncia di cui ai commi 1 e 2 non si applichera’ al danno, alle ferite o al decesso
dovuti a colpa grave o dolo del personale di una Parte e di conseguenza i costi di tale
danno, ferita o decesso saranno imputati alla Parte.
4. Ferma restando l’eccezione di cui al comma 3, ciascuna Parte rinuncia a pretendere
l’indennizzo in tutti quei casi in cui il danno sia inferiore ad un importo minimo stabilito
dal CIMIN.
Articolo 29
Danno a terzi
1. In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a terzi da un membro o dai
beni di una delle Parti nella preparazione e nell’esecuzione dei compiti previsti dal
presente Trattato, comprese le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sara’ suddiviso
dalle Parti in base alle disposizioni all’uopo previste negli accordi o nelle intese di
attuazione di cui all’articolo 45 e secondo le seguenti disposizioni:
a) le richieste di indennizzo saranno depositate, esaminate e definite o giudicate in
base alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ospitante o dello Stato ricevente per
quanto concerne gli indennizzi derivanti dalle attivita’ di EUROGENDFOR;
b) lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno definire tali richieste di
indennizzo; il pagamento dell’importo concordato o stabilito con sentenza sara’
fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente;
c) tale pagamento, qualora effettuato in base ad un accordo od a seguito di una
sentenza emanata da un tribunale competente dello Stato ospitante o dello Stato
ricevente, oppure la sentenza definitiva di non luogo a pagamento, emanata da
detto tribunale, sara’ definitivamente vincolante per le Parti interessate;
d) qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente sara’
comunicato agli Stati d’origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato
ed ad una proposta di ripartizione in conformita’ al presente articolo. In assenza di
risposta entro due mesi, la proposta di ripartizione sara’ considerata accettata.
2. Se, tuttavia, tale danno e’ dovuto a colpa grave o dolo del personale di una Parte, i
costi derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente da detta Parte.
3. I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno subire alcun procedimento
relativo all’esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante o
nello Stato ricevente per un caso collegato all’adempimento del loro servizio.
4. Ferme restando le responsabilita’ individuali in caso di danni provocati a terzi o ai beni
di terzi da una persona o da un bene di una delle Parti al di fuori dell’attivita’ di servizio,
le richieste di indennizzo di detti danni saranno trattate nel modo seguente:
a) le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato ricevente esamineranno la richiesta
di indennizzo e valuteranno il risarcimento per l’avente diritto in modo equo e
giusto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta della
persona lesa, e redigeranno un rapporto sull’accaduto;
b) il rapporto sara’ trasmesso alle autorita’ dello Stato d’origine, che quindi decidera’
senza ritardo se offrire un pagamento a titolo grazioso e, in tal caso, l’importo
dello stesso;
c) se viene fatta un’offerta di pagamento a titolo grazioso ed essa e’ accettata
dall’avente diritto a titolo di totale ristoro della sua richiesta di indennizzo, le
autorita’ dello Stato d’origine effettueranno esse stesse il pagamento ed
informeranno le autorita’ dello Stato ospitante o dello Stato ricevente della loro
decisione e della somma corrisposta;
d) le disposizioni del presente comma non pregiudicheranno la giurisdizione dei
tribunali dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente alla possibilita’
di intraprendere un’azione legale contro il personale di EUROGENDFOR a meno
che non si sia proceduto al pagamento a titolo di totale ristoro della richiesta di
indennizzo.
Articolo 30
Esame delle circostanze
Fatto salvo l’articolo 31, quando sussista il dubbio che i danni siano stati provocati
durante il servizio, il CIMIN si pronuncera’ dopo l’esame del rapporto sulle circostanze
predisposto dal Comandante EGF.
Articolo 31
Esercitazioni ed operazioni
In caso di esercitazione od operazione sul territorio di uno Stato terzo, il metodo di
ripartizione del risarcimento tra le Parti e, ove opportuno, gli Stati contribuenti, puo’
essere specificato in un’intesa finalizzata a regolamentare l’esercitazione o l’operazione.
Articolo 32
Esperti tecnici o scientifici
Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno inoltre al cittadino di una
delle Parti, che non appartenga ne’ al personale militare ne’ a quello civile, ma che stia
svolgendo una missione specifica di natura tecnica o scientifica nell’ambito di
EUROGENDFOR, unicamente per la durata della missione specifica.
Capo X
Disposizioni finanziarie e diritti patrimoniali
Articolo 33
Consiglio finanziario
1. E’ istituito un Consiglio finanziario, formato da un esperto finanziario nominato da
ciascuna delle Parti. 2. Il Consiglio finanziario svolgera’ le seguenti funzioni:
a) fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio;
b) attuare le procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio e proporre, se
necessario, modifiche alla formula di ripartizione dei costi da sottoporre
all’approvazione del CIMIN;
c) esaminare il progetto di bilancio e la pianificazione delle spese di medio periodo
proposti dal Comandante EGF, da sottoporre all’approvazione del CIMIN;
d) esaminare il rapporto annuale relativo al bilancio finale delle spese annuali,
predisposto dal Comandante EGF, e fornire pareri al CIMIN in vista della sua
adozione;
e) in caso di emergenza, approvare le spese straordinarie che non dovranno
superare il 10% del capitolo interessato, per conto del CIMIN. Il Consiglio
finanziario riferira’ alla successiva riunione del CIMIN;
f) comporre il contenzioso finanziario. Se il Consiglio finanziario non e’ in grado di
risolvere il contenzioso, questo dovra’ essere risolto dal CIMIN;
g) chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle spese comuni di
EUROGENDFOR. Sara’ il CIMIN a stabilire le modalita’ della revisione.
3. Le procedure operative del Consiglio finanziario ed i termini per la presentazione,
l’esame e l’adozione del progetto di bilancio finale di EUROGENDFOR saranno definiti
nelle regole finanziarie, che dovranno essere approvate dal CIMIN.
Articolo 34
Spese
1. Le attivita’ di EUROGENDFOR prevedono tre tipi di spese:
a) spese comuni;
b) spese dello Stato ospitante riguardanti il QG permanente;
c) spese nazionali.
2. I diversi tipi di spese e le loro modalita’ di finanziamento saranno definiti nelle regole
finanziarie di EUROGENDFOR che devono essere approvate dal CIMIN.
Articolo 35
Bilancio 1.
Il bilancio annuale di EUROGENDFOR per le spese comuni, calcolate in euro, dovra’
comprendere le entrate e le uscite.
2. Le uscite sono costituite, da un lato, dai costi di investimento e dai costi operativi per il
QG permanente e, dall’altro, dalle spese, approvate dalle Parti, collegate alle attivita’ di
EUROGENDFOR.
3. Le entrate sono costituite dai contributi versati dalle Parti in base ai criteri che saranno
da loro stabiliti nelle regole finanziarie di EUROGENDFOR.
4. L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Articolo 36
Revisione dei conti
Per adempiere ai compiti di revisione stabiliti dai propri governi nazionali e per riferire ai
rispettivi parlamenti come stabilito dai relativi ordinamenti, i revisori dei conti nazionali
potranno ottenere tutte le informazioni necessarie ed esaminare tutti i documenti in
possesso del personale di EUROGENDFOR.
Articolo 37
Appalti pubblici
1. EUROGENDFOR puo’ indire gare pubbliche di appalto per i contratti conformemente ai
principi in vigore nell’UE.
2. Le normative in materia di appalti pubblici dell’UE si applicano alle seguenti condizioni:
a) la pubblicazione di una gara di appalto e’ di competenza del Comandante EGF;
b) sara’ possibile ricorrere contro l’attribuzione di un appalto pubblico, senza costi,
presso il CIMIN, che emettera’ la sua decisione entro un mese.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, saranno esclusi dalla partecipazione alle
gare d’appalto i concorrenti che:
a) forniscono beni o servizi provenienti da uno Stato con il quale una delle Parti non
intrattiene relazioni diplomatiche;
b) perseguono, direttamente o indirettamente, scopi che una delle Parti ritiene
contrari ai propri essenziali interessi di sicurezza e di politica estera.
Capo XI
Disposizioni finali
Articolo 38 Lingue Le lingue ufficiali di EUROGENDFOR saranno quelle delle Parti. Sara’
possibile utilizzare una lingua di lavoro comune.
Articolo 39
Risoluzione delle controversie
Le controversie tra le Parti, relative all’interpretazione od all’applicazione del presente
Trattato, saranno risolte attraverso un negoziato.
Articolo 40
Modifiche
1. Su proposta di una delle Parti, il presente Trattato potra’ essere modificato in
qualunque momento con l’accordo di tutte le Parti.
2. Qualsiasi modifica entrera’ in vigore in conformita’ alle disposizioni dell’articolo 46.
Articolo
41 Denuncia
1. Qualsiasi Parte potra’, in ogni momento, decidere di denunciare il presente Trattato,
dandone anticipatamente comunicazione scritta al depositarlo.
2. La denuncia avra’ effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da
parte del depositario o ad una data successiva eventualmente indicata nella notifica di
denuncia.
Articolo 42
Adesione
1. Qualsiasi Stato membro dell’UE, dotato di una forza di polizia a statuto militare, potra’
richiedere al CIMIN di aderire ai presente Trattato. Dopo aver ricevuto l’approvazione
delle Parti, in conformita’ all’articolo 7, comma 5, lettera a), il CIMIN informera’ lo Stato
richiedente della decisione delle Parti.
2. L’adesione avra’ luogo tramite deposito di uno strumento di adesione presso il
depositarlo del Trattato, che notifichera’ la data del deposito di cui sopra a ciascuna Parte
e allo Stato che aderisce.
3. Per ciascuno Stato, per conto del quale sia stato depositato uno strumento di
adesione, il presente Trattato entrera’ in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la
notifica fatta dal depositali () a tutte le Parti.
Articolo 43
Status di Osservatore
1. Gli Stati candidati all’ingresso nell’UE, dotati di una forza di polizia a statuto militare,
potranno richiedere lo status di Osservatore. Anche gli Stati membri dell’UE, dotati di una
forza di polizia a statuto militare, potranno richiedere lo status di Osservatore come
primo passo per l’adesione.
2. Lo status di Osservatore comporta il diritto di distaccare un ufficiale di collegamento
presso il QG permanente, secondo le norme approvate dal CIMIN.
Articolo 44
Status di Partner
1. Gli Stati membri dell’UE e gli Stati candidati all’adesione all’UE, dotati di una forza che
abbia statuto militare ed alcune competenze di polizia, possono richiedere lo status di
Partner.
2. Il CIMIN definira’ i diritti e gli obblighi specifici dei Partner.
Articolo 45
Attuazione di accordi o intese
Il presente Trattato potra’ essere integrato da uno o piu’ specifici accordi od intese di
attuazione.
Articolo 46
Entrata in vigore
Il presente Trattato entrera’ in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la notifica,
fatta dal depositarlo a tutte le Parti, dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o
approvazione.
Articolo 47
Depositario
Il Governo della Repubblica Italiana sara’ il depositarlo e notifichera’ a tutti gli Stati
firmatari e aderenti il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione,
approvazione, adesione o denuncia. Firmato a Velsen, il 18 ottobre 2007, in un
esemplare originale nelle lingue spagnola, francese, italiana, olandese, portoghese ed
inglese, ogni testo facente egualmente fede, e depositato presso il Governo della
Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana trasmettera’ le copie autenticate
a ciascuna delle Parti.
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11-6-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 134
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